Denominaziome commerciale    
     
Riferimenti di Legge: 

D.M. 11.8.1972; Legge 31.3.1980 n° 139; D.L. 7.5.1980 n° 150, modificato e convertito in Legge 7.7.1980 n° 297.

N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.
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Le disposizioni della Legge 31.3.1980 non si applicano agli zuccheri impalpabili,
agli zuccheri canditi, agli zuccheri in pani
ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti
alla Comunità economica europea (si veda l'art. 8 della medesima).

Il D.M. 11.8.1972 regola l'aggiunta di amido di riso allo zucchero impalpabile.

Il D.L. 7.5.1980 disciplina la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina
e degli altri edulcoranti artificiali.


Definizioni e denominazioni di vendita:
 L'articolo 1 della Legge 31.3.1980 specifica cosa s'intende per:
 1) zucchero di fabbrica;
 2) zucchero o zucchero bianco;
 3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato;
 4) zucchero liquido;
 5) zucchero liquido invertito;
 6) sciroppo di zucchero invertito;
 7) sciroppo di glucosio;
 8) sciroppo di glucosio disidratato;
 9) destrosio monoidrato;
10) destrosio anidro.
Dette denominazioni sono riservate ai prodotti definiti nell'articolo 1 (della Legge 31.3.1980) e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, ad eccezione della denominazione zucchero o zucchero bianco che può essere utilizzata per designare anche lo zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato (si veda Legge 31.3.1980, art. 3 comma 1).

Alle denominazioni zucchero o zucchero bianco, e zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, è consentita l'aggiunta del termine "semolato" (Legge 31.3.1980, art. 3 comma 3).

La qualifica "bianco" è altresì consentita per lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito aventi le caratteristiche descritte all'art. 4 della Legge 31.3.1980.

 

Trattamenti: 

Gli zuccheri possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio,
ma possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari
per i quali la relativa normativa consenta la colorazione (Legge 31.3.1980, art. 5 commi 1 e 2).

Etichette:
 Gli zuccheri, se confezionati, devono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni,
sui recipienti o sulle etichette, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita loro riservata;
b) il peso netto;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbri-
   cante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della
   Comunità economica europea;
d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero 
   invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo
   sciroppo di zucchero invertito;
e) la qualifica "cristallizzato" per lo sciroppo di zucchero invertito che
   contiene cristalli nella soluzione;
f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i pro-
   dotti fabbricati o confezionti per la vendita in Italia;
g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità
   economica europea.
Nel commercio al dettaglio per indicare il destrosio monoidrato ed il saccarosio anidro, le dizioni "monoidrato" ed "anidro" possono essere usate facoltativamente.

Nei prodotti sottoposti ad azzurraggio, alla denominazione dev'essere aggiunta la dizione "colorato con ... "; la dizione "bianco" in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.
Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a 50 grammi, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto è pari o superiore a 50 grammi;
in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale dev'essere indicato sull'imballaggio stesso;
per lo zucchero di fabbrica, lo zucchero o zucchero bianco, lo zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il destrosio monoidrato ed il destrosio anidro, l'indicazione del peso netto può essere sostituito da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a 10 Kg. e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni alle precedenti lettere b), d), e), f) e g) possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni alle precedenti lettere a), d) ed e) devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o se i prodotti sono confezionati in imballaggi di peso netto pari o superiore a 10 Kg. per la vendita all'ingrosso, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla precedente lettera c) non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale (Legge 31.3.1980, art. 7).

 

Imballaggi e contenitori 

Lo zucchero di fabbrica, lo zucchero o zucchero bianco, e lo zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, presentati in singole confezioni di peso netto superiore a 100 grammi e non superiore a 5 chilogrammi, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari:
125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, 1 chilogrammo, 1,5 chilogrammi, 2 chilogrammi, 2,5 chilogrammi, 3 chilogrammi, 4 chilogrammi, 5 chilogrammi (Legge 31.3.1980, art. 6 comma 1).

Divieti:

E' vietata la dizione "bianco" nei prodotti sottoposti al trattamento di azzurraggio (si veda Legge 31.3.1980, art. 6).

Importazione:

L'importazione di zucchero è assoggettata al rispetto di tutte le norme relative alle autorizzazioni, alle etichette ed ai requisiti di innocuità.

Esportazione: 

Le disposizioni della Legge 31.3.1980 non si applicano per l'esportazione verso Paesi terzi (si veda l'art. 8 della medesima legge).

Controlli e Prelievi: 
Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno 15 giorni prima del loro inizio (Legge 31.3.1980, art. 9).

La Legge 31.3.1980 indica in allegato il metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto in ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato.

Per le sanzioni si vedano, della Legge 31.3.1980, l'ultimo comma degli articoli 1, 3, 5, 7 e l'articolo 10.

   
     
     

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