| Denominaziome commerciale | |||||||||||
D.M. 11.8.1972; Legge 31.3.1980 n° 139; D.L. 7.5.1980 n° 150, modificato e convertito in Legge 7.7.1980 n° 297. N.B.
La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.
Le
disposizioni della Legge 31.3.1980 non si applicano agli zuccheri impalpabili, Il D.M. 11.8.1972 regola l'aggiunta di amido di riso allo zucchero impalpabile. Il
D.L. 7.5.1980 disciplina la produzione, l'impiego e l'importazione della
saccarina
1) zucchero di fabbrica; 2) zucchero o zucchero bianco; 3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato; 4) zucchero liquido; 5) zucchero liquido invertito; 6) sciroppo di zucchero invertito; 7) sciroppo di glucosio; 8) sciroppo di glucosio disidratato; 9) destrosio monoidrato; 10) destrosio anidro.Dette denominazioni sono riservate ai prodotti definiti nell'articolo 1 (della Legge 31.3.1980) e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, ad eccezione della denominazione zucchero o zucchero bianco che può essere utilizzata per designare anche lo zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato (si veda Legge 31.3.1980, art. 3 comma 1). Alle denominazioni zucchero o zucchero bianco, e zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, è consentita l'aggiunta del termine "semolato" (Legge 31.3.1980, art. 3 comma 3). La qualifica "bianco" è altresì consentita per lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito aventi le caratteristiche descritte all'art. 4 della Legge 31.3.1980.
Gli zuccheri possono
essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio,
sui recipienti o sulle etichette, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita loro riservata; b) il peso netto; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbri- cante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea; d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito; e) la qualifica "cristallizzato" per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione; f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i pro- dotti fabbricati o confezionti per la vendita in Italia; g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.Nel commercio al dettaglio per indicare il destrosio monoidrato ed il saccarosio anidro, le dizioni "monoidrato" ed "anidro" possono essere usate facoltativamente. Nei prodotti sottoposti ad azzurraggio, alla denominazione dev'essere aggiunta la dizione "colorato con ... "; la dizione "bianco" in tal caso è vietata. L'indicazione
del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore
a 50 grammi. Quando i prodotti sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a 10 Kg. e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni alle precedenti lettere b), d), e), f) e g) possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento. Le indicazioni alle precedenti lettere a), d) ed e) devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o se i prodotti sono confezionati in imballaggi di peso netto pari o superiore a 10 Kg. per la vendita all'ingrosso, sui documenti di accompagnamento. La disposizione di cui alla precedente lettera c) non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale (Legge 31.3.1980, art. 7).
Lo zucchero di
fabbrica, lo zucchero o zucchero bianco, e lo zucchero raffinato o
zucchero bianco raffinato, presentati in singole confezioni di peso
netto superiore a 100 grammi e non superiore a 5 chilogrammi, devono
essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari:
E' vietata la dizione "bianco" nei prodotti sottoposti al trattamento di azzurraggio (si veda Legge 31.3.1980, art. 6).
L'importazione di zucchero è assoggettata al rispetto di tutte le norme relative alle autorizzazioni, alle etichette ed ai requisiti di innocuità.
Le disposizioni della Legge 31.3.1980 non si applicano per l'esportazione verso Paesi terzi (si veda l'art. 8 della medesima legge).
La Legge 31.3.1980 indica in allegato il metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto in ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato. Per le sanzioni si vedano, della Legge 31.3.1980, l'ultimo comma degli articoli 1, 3, 5, 7 e l'articolo 10. |
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