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TERMINE
MINIMO DI CONSERVAZIONE ZUCCHERI
SOLIDI
GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Nr.
156 del 09/06/1982
ART.10
Il
termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la
data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprieta specifiche
in adeguate condizioni di conservazione.
Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione
: " da consumarsi preferibilmente entro ....", ovvero con la menzione
: " da consumarsi entro ... " nel caso di prodotti alimentari altamente
deperibili da punto di vista microbiologico.
La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data
stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto
stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui
tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche,
le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall’enunciazione
delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla
temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è
stato determinato.
La data si compone dell’indicazione, in chiaro e nell’ordine, del giorno,
del mese, dell’anno.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può
essere espressa :
- con
l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi
- con
l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di tre mese, ma non per oltre diciotto
mesi
- con
la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di diciotto mesi.
L’indicazione del
termine minimo di conservazione non è richiesta :
per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate che non sono stati
sbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi
per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini
aromatizzati
per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in
volume
per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro
natura, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione
per gli aceti
per il sale da cucina
per gli zuccheri solidi
per i prodotti di confetteri
per i gelati monodose.
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