TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE  ZUCCHERI SOLIDI
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 Nr. 156 del 09/06/1982  

ART.10

Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla  quale lo stesso conserva le sue proprieta specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione : " da consumarsi preferibilmente entro ....", ovvero con la menzione : " da consumarsi entro ... " nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili da punto di vista microbiologico.
La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall’enunciazione delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è stato determinato.
La data si compone dell’indicazione, in chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese, dell’anno.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può essere espressa :

  •  con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi
  •  con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mese, ma non per oltre   diciotto mesi
  •  con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.
L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta :
per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi
per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati
per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume
per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro natura, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione
per gli aceti
per il sale da cucina
per gli zuccheri solidi
per i prodotti di confetteri
per i gelati monodose.
 
   



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